Art. 12.
(Gratuità delle funzioni di membro dei consigli di amministrazione di aziende o di enti pubblici e di società a partecipazione pubblica).

      1. Le funzioni di presidente o di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale nonché di revisore dei conti, delle aziende e degli enti pubblici statali, regionali o degli enti locali, delle commissioni ministeriali o interministeriali e delle società pubbliche non quotate, attribuite a soggetti esterni all'ente o all'amministrazione, sono esercitate a titolo gratuito. Ai predetti soggetti può essere corrisposto soltanto il rimborso per le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.